LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24960-2006 proposto da:
LANERIE TEMPESTI SRL, *****, in persona del legale rappresentante sig. T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S TOMMASO D’AQUINO 90, presso lo studio dell’avvocato BATTEZZATI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato ZACCAGNINI PIERO EMILIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G., in proprio e quale legale rappresentante della ditta DO.RE.MI. S.n.c. di Dallan Giuseppe & C. già Dalla Gi S.n.c.
di Dallan Giuseppe & C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERALDO WALTER giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1646/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, Sezione Seconda civile, emessa il 16/06/2005, depositata il 08/11/2005; R.G.N. 2135/2001.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato PIERO EMILIO ZACCAGNINI;
udito l’Avvocato MARCO BALIVA per delega Avvocato DANIELE CIUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Corte:
RILEVATO
che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Firenze, riformando la prima sentenza, ha accolto l’opposizione proposta dalla DOREMI snc (già DALLA.Gi) contro il decreto ingiuntivo emesso in favore della Lanerie Tempesti srl, sostenendo di non avere mai commissionato la merce per la quale la controparte chiedeva il corrispettivo;
che il ricorso per cassazione di quest’ultima è svolto in cinque motivi e ad esso rispondono con controricorso il D. in proprio e quale rappresentante della soc. DOREMI.
OSSERVA la sentenza accerta in fatto che la merce non è stata ordinata dalla DALLA.Gi e che non esiste alcun affidamento incolpevole in capo alla Tempesti; al contrario, questa, con comportamento colposo e negligente, evase un ordine fattole da soggetto sconosciuto, che non aveva partecipato ad alcuna trattativa ed il cui nome neppure corrispondeva in modo esatto a quello indicato sull’ordine, come addetto, e che era diverso da quello precedentemente apposto, corrispondente a quello del direttore generale;
i cinque motivi posti a fondamento del ricorso, benchè formalmente censuranti la violazione di legge ed i vizi della motivazione, si risolvono nella richiesta di un nuovo accertamento del merito della controversia, attraverso l’esposizione del contenuto dell’interrogatorio formale del D. e di una serie di documenti, i quali non appaiono neppure decisivi rispetto alla motivazione resa dalla sentenza impugnata;
il ricorso deve essere, pertanto, respinte – l’esito contrastante dei giudizi di merito consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011