LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sez. 4^, n. 114 depositata il 28 ottobre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;
costatata la regolarità degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, agente di commercio, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi.
Il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.
I giudici di appello rilevarono, in particolare, l’assenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione” in considerazione del fatto che il contribuente svolgeva la sua attività senza collaboratori e con l’apporto di modesti beni strumentali (autovettura, scooter, telefono cellulare).
Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, censurando la decisione impugnata, in prospettiva di violazione di legge e vizio di motivazione, per non aver considerato che l’irap è sempre dovuta dagli agenti di commercio, giacchè, per loro, il requisito dell’autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla stessa natura imprenditoriale dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e, peraltro, che vi è sempre “autonoma organizzazione” quando l’attività professionale è svolta senza vincoli di subordinazione e, comunque, quando c’è una seppur minima organizzazione di fattori produttivi.
Il contribuente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, il ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno, infatti, puntualizzato: che in tema di irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (entrambe peraltro, nella specie, escluse dall’accertamento in fatto del giudice del merito).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.
Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011