LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31128-2006 proposto da:
C.P., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato SCHIAVONE FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPISSU GIOVANNI BATTISTA giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
e contro
LLOYD ADRIATICO SPA, P.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2507/2005 del TRIBUNALE di avverso la sentenza CAGLIARI, Sezione Civile, emessa il 7/11/2005, depositata il 10/11/2005; R.G.N. 8336/2004.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilità
del ricorso.
Con atto di citazione regolarmente notificato C.S. A. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Cagliari P.R. e la Lloyd Adriatico S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento integrale dei danni subiti a seguito incidente stradale verificatosi in *****.
Si costituiva la Compagnia Assicuratrice contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Non si costituiva il convenuto P..
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale del convenute e prova testimoniale, con sentenza 24.9.2003 il Giudice di Pace rigettava la domanda.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello C.P., in qualità di erede di C.S.A., deceduto.
Si costituiva la Compagnia Assicuratrice contestando il fondamento dell’impugnazione. Non si costituiva l’appellato P..
Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2507/2005 del 7-11/11/2005 rigettava l’appello con condanna dell’appellante al pagamento delle spese.
Ricorre per Cassazione C.P. con due motivi.
Non resiste l’intimata.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. in relazione ad art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 si riferisce al fatto che il giudice di appello ha omesso di esaminare il rapporto della polizia comunale, perchè non rinvenuto nel fascicolo di parte al momento della decisione e sostiene che era necessario svolgere accurate indagini per rintracciare il documento.
Questo S.C. ha affermato che in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o di esporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. n. 10919/98).
In sostanza il giudice non aveva alcun obbligo di rintracciare il documento non rinvenuto e incombeva al ricorrente attivarsi nel senso indicato.
Il giudice di merito non ha ritenuto neppure disporre eventualmente C.T.U. per acclarare le circostanze che potevano risultare dal documento: ha fatto quindi una valutazione che implica un apprezzamento non censurabile in sede di legittimità.
Il motivo deve essere rigettato, in quanto infondato.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione ad art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si duole del fatto che non è stata condivisa l’eccezione di inattendibilità di un teste, perchè non sollevata nel giudizio di primo grado.
Pure questo motivo è infondato e deve essere rigettato. La testimonianza in oggetto infatti non è l’unico elemento dell’accertamento della responsabilità del convenuto.
Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011