Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25605 del 30/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.L. *****, M.A.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALGANO FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

D.V.G. *****, D.V.A.

*****, D.V.C. *****, B.M.C. *****, D.V.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRI FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 652/2003 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 08/04/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Premesso quanto segue:

i coniugi M.A. e G.L. convenivano in giudizio, innanzi alla sez. dist. di Correggio della Pretura di Reggio Emilia, D.V.G.B., D.V.C. e D.V.A., esponendo:

con contratto di vendita 20.3.1968 avevano acquistato dai convenuti, quali proprietari e da D.V.L., quale usufruttuario, un fondo sito in *****, edificandovi un fabbricato e provvedendo, in conformità alla clausola n. 4 di detto contratto, alla recinzione metallica del fondo stesso entro il termine previsto e comprendendo all’interno della loro proprietà, anche una finitima striscia di terreno, censita in catasto al fg. 50, mappale 37 (già mappale 8115/R); avendo posseduto tale bene per oltre venti anni dalla data prevista in contratto per la ultimazione dei lavori di recinzione (31.12.1970), chiedevano che fosse dichiarata l’intervenuta usucapione del bene;

i convenuti si costituivano assumendo di aver concesso agli attori la striscia di terreno in questione in comodato gratuito, senza determinazione di termine; in via riconvenzionale chiedevano la condanna dei coniugi M. – G. al rilascio del fondo;

con sentenza 16.1.1998 il Pretore dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione del lotto di terreno in questione in favore degli attori;

avverso tale sentenza i soccombenti, sigg. D.V., proponevano appello cui resistevano gli appellati; con sentenza 7.4.2003 il Tribunale di Reggio Emilia, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di usucapione condannando i coniugi M. G. al rilascio immediato della striscia di terreno oggetto di causa, in favore di D.V.A., G. B. e C., salvo il diritto di passaggio previsto dal rogito 20.3.1968, con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio;

avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da M.A. e G.L. sulla base di quattro motivi;

resistevano con controricorso D.V.A., D.V. C. nonchè d.V.M., D.V.G. e B.M.C., questi ultimi quali eredi di D.V. G.B., deceduto il *****;

Rilevato:

che in data 28.10.2011 è stato depositato tempestivamente atto di rinuncia al presente ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal loro avvocato ex art. 390 c.p.c., con contestuale accettazione dei resistenti;

che, pertanto, ai sensi degli artt. 391 e 375 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile nella specie in quanto il ricorso è stato proposto prima dell’entrata in vigore del predetto decreto), deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese, stante l’adesione degli intimati all’atto di rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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