LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO ***** *****, in persona dell’Amministratore pro tempore Dott. B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato GIORGIANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANOVI REMO;
– ricorrente –
contro
R.L.M. *****, L.G.
L. *****, L.L.M.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI GOFFREDO MARIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZZO COSIMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 208/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato GIORGIANNI Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli atti;
udito l’Avvocato BARBANTINI Goffredo Maria, difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi anch’egli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2001 L.L. M., R.M. e L.G.L. convenivano davanti al Tribunale di Monza il Condominio “*****”, in *****, di cui facevano parte, impugnando la delibera assunta a maggioranza qualificata e non all’unanimità dei condomini dall’assemblea in data 6 giugno 2001 con la quale l’amministratore era stato autorizzato a procedere ad una transazione con alcuni condomini che, con sentenza passata in giudicato, erano stati condannati ad eliminare le modifiche apportate alle rispettive proprietà, in quanto contrarie alle prescrizioni del regolamento condominiale contrattuale, ed alla rimessione in pristino.
Il condominio, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Monza con sentenza in data 7 ottobre 2002.
L.L.M., R.M. e L.G. L. proponevano appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Milano, con sentenza in data 29 gennaio 2005, in base alla seguente motivazione:
… con la sentenza n. 11867/2000 della Corte di cassazione è intervenuto il giudicato sulla condanna, dei condomini che avevano eseguito opere di innovazione e modificazione dei loro edifici in violazione del regolamento condominiale contrattuale ed alla rimessione in pristino. La Suprema Corte ha ritenuto invero di confermare la sentenza di questa Corte d’Appello con la quale erano state dichiarate illegittime le opere realizzate dai condomini perchè contrarie alle norme del regolamento condominiale contrattuale, “convenute come vere e proprie servitù reciproche tra i vari lotti del Villaggio con la conseguenza che, per la loro natura reale, non possono essere modificate o anche soltanto disapplicate se non con il consenso di tutti i condomini espresso per iscritto.
La transazione sottoposta all’assemblea condominiale viene pertanto ad incidere direttamente su quelle servitù che, stante la loro natura di diritti reali, sono regolamentate da norme regolamentari in relazione alle quali ogni modificazione richiede il consenso di tutti i condomini e la forma scritta.
Ne consegue che per la validità della deliberazione assunta dall’assemblea del 6 giugno 2001 avente per oggetto le predette transazioni, occorreva l’approvazione unanime di tutti i condomini, mentre non era sufficiente la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 2 con la quale invece si è autorizzato l’Amministratore a procedere al perfezionamento della transazione.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio.
Resistono con controricorso L.L.M., M. R. e L.G.L..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso il condominio “*****” sostanzialmente, premesso che i condominio agisce sempre sulla base di deliberazioni prese a maggiorana, deduce che la deliberazione per cui è causa rientrava tra quelle che devono essere assunte a maggioranza qualificata, nella specie rispettata, dovendo essere assimilata a quelle che decidono sulle liti attive e passive che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore.
Il motivo è infondato.
Il condominio ricorrente, infatti, trascura di considerare che la delibera in questione non aveva ad oggetto una semplice transazione, ma una transazione per effetto della quale il condominio rinunciava a servitù reciproche o acconsentiva alla modifica delle stesse, il che richiedeva il consenso unanime dei condomini.
Il ricorso va, pertanto, rigettato,con condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011