Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25649 del 30/11/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7102/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA ***** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato BRUSCHI FLAVIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIRONI Iuri, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 27.2.09, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base di una relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c..

Il giudizio di cassazione era stato introdotto con ricorso notificato il 9/10 marzo 2010, col quale Poste Italiane s.p.a., chiedeva, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 30 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Lecce, riformando la decisione del primo giudice, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalla società con G. F. dal 3 al 31 luglio 1999, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, per “esigenze eccezionali…” nonchè “per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”.

G.F. aveva resistito alle domande con controricorso.

Il relatore aveva valutato il ricorso manifestamente fondato nel secondo motivo, assorbiti gli altri e aveva quindi chiesto che venisse fissata l’adunanza in Camera di consiglio per la relativa trattazione.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Successivamente la società ha depositato una memoria, con allegata copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti in data 4 febbraio 2011, chiedendo l’estinzione del giudizio.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopraggiunto difetto di interesse allo stesso a seguito della conciliazione. Le spese vanno compensate, nello spirito della conciliazione raggiunta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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