LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27383/2010 proposto da:
M.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BAUSANO Vittorio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DEHON SPA ***** in persona dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato VANDONI Cristiana, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIONI ALBERTO MARIA, giusta procura speciale per Notaio Alberto Guidi di Milano, in data 23.12.2010, n. rep. 54391, che viene allegata in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 778/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 14.5.2010, depositata il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:
“1. In tema di azione revocatoria ordinaria nei confronti di un fondo patrimoniale, a tutela di un credito subjudice per mancato pagamento di canoni di locazione, la Corte di appello di Torino (sentenza del maggio 2010), rigettando l’impugnazione proposta dalla M., confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli, che aveva dichiarato inefficace l’atto di costituzione del fondo nei confronti della Dehon Spa e condannato la M. al pagamento delle spese processuali a favore della società.
2. La M. ricorre per cassazione con due motivi.
Resiste la Dehon Spa deducendo la inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso.
E’ applicabile ratione temporis L. 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione.
1. Il ricorso è inammissibile, essendo inammissibili entrambi i motivi di ricorso in correlazione alla esistenza di precedenti conformi.
2. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2901 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’esistenza dei presupposti e condizioni dell’azione revocatoria”.
L’ambigua formulazione del motivo, cui manca ogni riferimento alla violazione di legge, si accompagna – nella parte esplicativa – ad una confusa prospettazione di questioni di diritto, che sembrano riconducibili al vizio di falsa applicazione della legge, unitamente ad una diversa valutazione dei fatti e delle prove, rispetto a quella operata dalla Corte di merito. Senza, inoltre, che le censure – articolate rispetto ai diversi presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ. – riescano a individuare omissioni o insufficienze nella ricostruzione logica dei fatti effettuata dalla sentenza impugnata.
Nè risulta precisata, rispetto a un fatto controverso, la contraddittorietà della motivazione enunciata in rubrica.
In definitiva, da un lato non sono univocamente enucleabili le ragioni per le quali si chiede la riforma della sentenza, in violazione dell’art. 366 n. 4 in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 4 giugno 2007, n. 12929); dall’altro, attraverso il vizio di motivazione viene inammissibilmente richiesta alla Corte una nuova valutazione del merito (Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).
3. Il secondo motivo concerne la liquidazione delle spese in primo grado, confermata dalla Corte di merito.
La completa omissione della rubrica si accompagna alla totale omissione delle norme di legge che sarebbero state violate e del motivo del ricorso per cassazione; norme e motivo non sono evincibili neanche dalla parte argomentativa, che fa riferimento all’importo liquidato e genericamente ritiene la sentenza errata e immotivata.
Conseguentemente, non risultando chiaro il contenuto della censura formulata, nè identificato il profilo e l’ambito della impugnazione ai fini della delimitazione del quid disputandum, il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 4 in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. n. 12929 del 2007)”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011