Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.25801 del 02/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2202-2009 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato RUECA GUALTIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRERIO LIVIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EDISON S.P.A., (già MONTEDISON S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ E PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati ZUCCHINALI PAOLO, CORNA ANNA MARIA, TRIFIRO’

SALVATORE, GUGLIELMO GULOTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 827/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/07/2008, r.g.n. 1228/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GUERRERIO LIVIO; udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. dirigente della Montedison spa (oggi Edison spa) chiedeva al Giudice del lavoro di Milano fosse accertata l’illegittimità ed ingiustificatezza del licenziamento adottato nei suoi confronti il 5.7.2000 con condanna della società Edison spa a pagargli l’indennità di preavviso, l’incidenza della stessa sul TFR e l’indennità supplementare, nonchè il risarcimento del danno all’immagine professionale ed alla dignità.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 27.4.2006 rigettava la domanda ritenendo provati gli addebiti contestati al M., in particolare di avere nella qualità di responsabile di ricerca e tecnologia con qualifica dirigenziale dell’Ausimont (società del gruppo) negli anni 86-1999, omesso controlli e verifiche in ordine al fatto che i prodotti immessi nel mercato dalla concorrenza fossero stati realizzati con tecnologia Ausimont e che dalla struttura cui era preposto si fossero verificate fughe di notizie riservate e di documenti, per non aver informato i vertici aziendali in ordine all’attività di concorrenza posta in essere da ex dipendenti Ausimont, ed infine per aver partecipato direttamente all’attività di trasmissione a terzi del know how Ausimont.

Sull’appello del M. la Corte di appello di Milano con sentenza del 20.3.2008 confermava la sentenza appellata.

La Corte territoriale osservava che i fatti addebitati costituivano grave violazione degli obblighi primari gravanti sul dirigente e che, quindi, l’integrazione anche solo di uno dei comportamenti contestati era idonea a determinare la rottura del vincolo fiduciario.

La Corte territoriale riteneva la ragionevole presunzione della sussistenza dei fatti addebitati e, a tal fine, ricordava le dichiarazioni rese dal sig. Me. al P.M. (nell’ambito del procedimento penale per una serie di imputazioni a carico di un gruppo di ex dipendenti Ausimont, poi conclusosi con archiviazione o per intervenuta prescrizione, anche a carico dello stesso M.) che avevano trovata una significativa corrispondenza nelle deposizioni rese dai testi, e nella lettera del 18.2.2000 dello stesso M. all’amministratore B., nonchè nelle difese del ricorrente nel presente processo. Emergeva che il M. era stato informato che il Me., tramite varie società (tra cui la Gapi), svolgeva attività in concorrenza con Ausimont, ma anche che il ricorrente aveva fornito disegni tecnici, appunti manoscritti e un aiuto economico per tale attività di concorrenza. Di tali fatti la società non era stata informata prima dell’arresto del collaboratore del M. sig. D., essendo alfine emerso un trafugamento di notizie e di know how prodotto dalla Ausimont. Il M. aveva preso atto del reperimento di documenti e schizzi tecnici da lui redatti ed a suo pugno, anche se ne aveva minimizzato il contenuto tecnico. I testi D.T. e T. avevano confermato che il M. aveva redatto disegni e schizzi e che aveva la disponibilità di documentazione riservata sulle tecnologie e che il Me. nell’ambito dei polimeri aveva un ruolo solo commerciale.

Le dichiarazioni dei due testi, che erano stati collaboratori del P.M., erano liberamente valutabili in sede civile non sussistendo alcun divieto, purchè in un giudizio diverso. Il teste A. aveva constatato che il Ma. continuava a svolgere attività imprenditoriale coinvolgendo dipendenti del M. come il D. che era stato licenziato per giusta causa; la diffusione di prodotti simili al tecnoflon da parte della società Pantek prodotti dalla Ausimont era stata confermata dal teste Te..

Ricorre il M. con sei motivi, resiste la società Edidon con controricorso. Il M. ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega l’illogicità e contradditorietà della motivazione in relazione a fatti risultanti nel solo verbale di interrogatorio del Me., non confermato dalle prova testimoniale del tutto omessa.

Il motivo (peraltro non corredato dal quesito cosiddetto riassuntivo di cui all’art. 366 bis c.p.c.) non indica se la richiesta di escussione del teste sia stata proposta tempestivamente in giudizio, ed in che termini. Inoltre non si considera che la Corte territoriale ha osservato che le dichiarazioni rese dal Ma. al P.M. avevano già trovato una parziale, ma significativa, corrispondenza nelle deposizioni rese dai testi, nella lettera del M. all’amministratore delegato B. e nelle difese assunte in questo giudizio dal ricorrente. Si afferma in sentenza che il M. ha riconosciuto, in sostanza, di essere informato che il suo amico Ma. attraverso società come la Gapi, svolgeva attività di concorrenza con la Ausimont e di aver fornito al detto Ma.

disegni tecnici e appunti dattiloscritti, nonchè aiuto economico, circostanze mai comunicate ai dirigenti del gruppo prima dell’arresto del D. collaboratore del ricorrente. Pertanto non viene dimostrato nel motivo nè che la richiesta di escussione sia stata tempestiva, ma neppure che, alla luce di tali precisazioni sui riscontri e sulle ammissioni del M., la detta escussione fosse indispensabile ai fini della decisione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1 e dell’art. 420 c.p.c., comma 5 e art. 421 c.p.c., comma 2 con riferimento all’art. 24 Cost. e art. 11 Cost., comma 2.

Il contenuto del motivo è sostanzialmente identico a quello esaminato supra: non vi sarebbe stato un riscontro di quanto dichiarato in sede penale da un ex indagato senza alcuna verifica sul piano probatorio.

La doglianza è infondata per quanto già osservato: nel motivo ed anche nel quesito di diritto non si specifica se la richiesta di escussione testimoniale del Me. sia stata proposta tempestivamente ed in che termini ed inoltre non si prendono in considerazione le circostanze dedotte in sentenza sul punto in ordine ai riscontri delle già rilasciate dichiarazioni dello stesso al P.M., come le ammissioni del ricorrente, le dichiarazioni rese dagli altri testi e la documentazione sequestrata. Non si ravvisano, stante tali radicali carenze di allegazione, pertanto violazioni comprovate ai diritti costituzionali di difesa ed ad un “giusto processo”.

Con il terzo motivo si allega la insufficiente motivazione della sentenza in relazione a fatti rilevanti e/o la violazione degli artt. 2277 e 2729 c.c. circa il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di appello. Non sarebbero stati chiariti i rapporti Me. – M., l’esistenza di finanziamenti del secondo al primo, il mantenimento dei rapporti dopo il 1993. Non era stato chiarito il valore ed il significato tecnico dei due disegni a mano del M.. I testi sul punto non erano stati chiari ed univoci.

Il motivo (non corredato dal quesito riassuntivo, ma solo da un quesito di diritto) propone, in realtà, una serie di censure di fatto, inammissibili in questa sede. La sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata in quanto ha elencato gli elementi di prova; le dichiarazioni del Me., che certamente poteva tenere in considerazione, le parziali ma sostanziali ammissioni dello stesso ricorrente, quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi. Da tali elementi emergono i contatti tra il Me. e il M., l’apporto dato da quest’ultimo all’attività concorrenziale ai danni della società, la fornitura di disegni tecnici ed informazioni, tutte circostanze mai comunicate ai vertici della società. L’iter logico appare persuasivo e ben circostanziato;

le censure sono generiche e comunque di merito.

Con il quarto motivo si deduce l’omessa o insufficiente motivazione in ordine a tre fatti ritenuti rilevanti. Per parte ricorrente non sarebbe emersa la prova o indizi sufficienti in ordine all’aver consentito il M. che fosse consegnata documentazione riservata concernente la tecnologia di Ausimont ai suoi collaboratori, l’omessa verifica dei prodotti fluorurati immessi dai concorrenti e l’omessa informazione dell’azienda sull’attività svolta da ex dipendenti Ausimont.

Il motivo è inequivocabilmente inammissibile posto che manca il cosiddetto quesito riassuntivo e comunque “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria” e si concreta in una serie di censure di mero fatto, non pertinenti in questa sede. La Corte territoriale ha già ampiamente e congruamente esaminato queste censure osservando che il D. era collaboratore del ricorrente, che il datore di lavoro non fu informato sino all’arresto del D. dell’attività concorrenziale svolta dal Me. di cui il M. era a conoscenza come da questi sostanzialmente ammesso, che il Me.

anche nel 96 e 97 continuava a svolgere attività imprenditoriale coinvolgendo dipendenti della società tra cui il D., collaboratore del ricorrente. L’insieme degli elementi indicati in sentenza appaiono comprovare la mancanza di buona fede del ricorrente, le censure sono generiche e di merito.

Con il quinto motivo si allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 244 e 253 c.p.c. e comunque l’omessa o contraddittoria capacità dei disegni di mano del ricorrente di comunicazione e trasferimento di dettagli tecnici riservati o know how.

Il motivo non è corredato dal cosidetto quesito di fatto (seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c.) e si limita a sollevare questioni meramente fattuali. La Corte territoriale ha ritenuto “inverosimile” che il responsabile della funzione Ricerca e tecnologia abbia fornito al Me., coinvolto in varie iniziative imprenditoriali, disegni e documenti tecnicamente non utili ed inconsapevolmente del danno che recava alla società, i vari testimoni menzionati a pag. 5 della sentenza impugnata hanno confermato che il M. aveva redatto di suo pugno disegni e schizzi di natura tecnica, che aveva la disponibilità di informazione riservata e che il Me. svolgeva solo un ruolo tecnico finchè era in azienda e dopo nei contatti con la società Gapi. Pertanto la tesi proposta nel motivo che tende a minimizzare questo scambio di informazioni (che certamente non dovevano essere trasmesse) appare smentito in sentenza con motivazione congrua e logicamente coerente che viene oggi contestata con censure generiche e di fatto, inconferenti in questa sede.

Con il sesto motivo si deduce l’omessa motivazione in ordine alla detenzione da parte del ricorrente in Montedison della documentazione relativa all’invenzione cd. move e dell’asserito ritardo nel deposito del brevetto relativo.

Quest’ultimo motivo non appare rilevante ai fini della decisione; pur essendo la contestazione prima ricordata stata mossa al ricorrente, la stessa non è stata poi considerata in sentenza, avendo la Corte territoriale comunque osservato che la fondatezza anche solo di uno degli altri addebiti (certamente di maggiore gravità di quello in parola) avrebbe condotto all’accertamento delle legittimità del recesso.

Si deve quindi rigettare il ricorso; le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate come al dispositivo e poste a carico di parte ricorrente, stante la sua soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 70,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472