LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
B.G. *****, COND ***** *****, BA.FR. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BANCHINI FRANCESCO;
– ricorrenti –
contro
L.Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANICIO GALLO 3, presso lo studio dell’avvocato CAPONI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLLI ALDO MICHELE;
– controricorrente –
avverso a sentenza n. 177/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Dante Enrico, difensore dei ricorrenti che si riporta agi scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. FINOCCHI GHERSI Renato che nulla oppone alla conclusioni del Procuratore CENICCOLA Raffaele il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l’improcedibilità del ricorso con le statuizioni di legge.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la mancata produzione, da parte del condominio dell’edificio sito in via *****, dell’autorizzazione dell’assemblea a proporre il ricorso, non preclude l’esame dell’impugnazione, in quanto proposta (anche) da B.G. e Ba.Fr..
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011