Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.25820 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TIPOFLESSOGRAFICA DE TULLIO NATALE & FIGLI SNC IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. D.T.G.

P.I. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO GIUSEPPE SANTE;

– ricorrente –

contro

LORUSSO UMBERTO SAS IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE L.A. P.I. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato TERENZIO ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato RUSSI VITTORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1124/2005 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Snc Tipoflessografica De Tullio Natale e figli ha proposto ricorso per cassazione contro sas Lorusso Umberto avverso la sentenza del Tribunale di Bari in grado di appello n. 1124/2005, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del GP di Bari n. 7196/2002 che, giudicando secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., aveva ridotto del 35% il prezzo pagato per la fornitura condannando l’odierna ricorrente al pagamento di Euro 335,02, oltre interessi, rispetto ad una domanda di risoluzione per vizi della merce introdotta da L. riguardo ad una fornitura di sacchetti di plastica di cui alla fattura per L. 1.853.425. L’odierno ricorso lamenta violazione dell’art. 10 c.p.c. e segg., art. 113 c.p.c., comma 2, art. 339 c.p.c., comma 3 perchè la domanda riguardava la risoluzione del contratto, la condanna alla restituzione di L. 1.853.425 oltre ulteriori somme ed oneri aggiuntivi, ai danni nella misura accertanda, oltre rivalutazione ed interessi, per un valore di L. 5.000.000 limite di competenza del Pretore all’epoca. Resiste con controricorso Lorusso sas producendo memoria illustrativa con documenti.

In prossimità dell’udienza le parti hanno presentato memorie ed il resistente ulteriore nota illustrativa e documenti.

Vanno richiamati i principi particolari che regolano l’impugnazione delle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità, quali sono, ex lege, tutte quelle di valore inferiore ai 1.033,00 Euro, anche se il giudice non ha fatto espresso riferimento alla decisione equitativa e ne ha fatto, invece, a specifiche disposizioni normative. Le quali sentenze, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri uno e due dell’art. 360 c.p.c. anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali del l’ordinamento e della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge;

mentre sono soggette a ricorso per cassazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per nullità attinente alla motivazione solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o comunque inidonea ad evidenziare la “ratio decidendo”. Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta una domanda alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno, di valore presumibilmente indeterminabile, ma la motivazione richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, alla controversia ed alla sua decisione, a prescindere dall’esattezza di tale qualificazione, donde F inappellabilità.

Questa Corte, tuttavia, non ignora il successivo orientamento secondo il quale il cumulo di domande supera il limite per la decisione secondo equità, donde l’appellabilità (Cass. 31.7.2006 n. 17456).

Va , comunque, considerato che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell’art. 10 c.p.c. e segg.) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno) e non del contenuto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole ipotesi residuali in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.( Cass. S. U. 16.6.2006 n. 19317).

In definitiva il ricorso va accolto, con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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