LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7361-2006 proposto da:
M.G. DETTO G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86 – 1 PIANO INT. 5, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PULLI SALVATORE;
– ricorrenti –
e contro
S.G., T.L. *****, B.L. *****, P.A., L.
V., rappresentati e difesi dall’avv. BRIGHINA Alfonso elettivamente domiciliato in Roma, via Ravenna 7/4 c/o lo studio dell’avv. Mariassunta Neglia;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 584/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato Martire;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la notifica del ricorso incidentale proposto da S.G., P.A. e L.V. nei confronti di T.L. e di B.L. in via Arno 4 in Gallarate a mezzo del servizio postale ha avuto esito negativo;
Ritenuto quindi che occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio relativamente al suddetto ricorso incidentale nei confronti dei menzionati soggetti.
P.Q.M.
LA CORTE Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T. L. e B.L. relativamente al ricorso incidentale proposto da S.G., P.A. e L.V., concedendo a tal fine il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011