Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25822 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5916-2006 proposto da:

T.E. in proprio e nella qualità di procuratore generale di T.A. e T.C.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato CREA GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

D.S. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAJNO ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2005 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 18/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che T.E. ricorre in proprio e quale procuratrice di T.C. e A. ma nel fascicolo relativo al giudizio di legittimità non si rinviene la procura.

P.Q.M.

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.C. ed A. nel termine di giorni novanta dalla comunicazione e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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