LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.M., residente in *****, rappresentata e difesa per procura speciale per atto del notaio Teodora Scarfò di Maiori del 21 novembre 2005, rep. n. 21.863, dall’Avvocato Anastasio Luigi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maiori, corso Regina n. 32;
– ricorrente –
contro
R.M.F., residente in *****, rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Farace Mario, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Criscuolo in Roma, via Altavilla Irpina n. 31;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 238 della Corte di appello di Salerno, depositata il 21 aprile 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
visto il ricorso proposto da L.M., con atto notificato il 2 marzo 2006, per la cassazione della sentenza n. 238 del 21 aprile 2005 con cui la Corte di appello di Salerno aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato, su domanda di R.M.F., l’inesistenza del suo diritto di servitù di passare su un terreno adiacente alla propria abitazione sita in Comune di Maiori ed aveva altresì rigettato la sua domanda riconvenzionale di essere riconosciuta proprietaria del terreno in questione;
visto il controricorso di R.M.F.;
rilevato che S.L. e S.V., figlie ed eredi universali di L.M., deceduta il *****, con atto sottoscritto personalmente e dal loro difensore, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso;
che l’atto di rinunzia è stato notificato in data 25 ottobre 2005 e quindi accettato dalla controparte con espressa dichiarazione del 31 ottobre successivo;
che, essendo stata la rinunzia accettata, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese;
visto l’art. 391 cod. proc. civ..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011