LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MIN. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, ISP CENTRALE REPRESSIONI FRODI UFF BARI, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ENOFRUTTA DI LEONE R & C SAS P.I. *****, IN PERSONA DEL SUO SOCIO ACC.RIO E LEGALE RAPP.TE L.R.D. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CHIAPPARELLI FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato S. GALLO CARLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/2005 del GIUDICE DI PACE di TRINITAPOLI, depositata il 22/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza, del 16/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato Tortora Roberta difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avv. Chiapparelli Franco difensore della controricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Ministero e l’Ispettorato in epigrafe ricorrono avverso la sentenza in data 23.5.05 del Giudice di Pace di Trinitapoli, con la quale è stata accolta l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta dalla società ENOFRUTTA DI Leone R. & C. S.a.s.,avverso l’ordinanza – ingiunzione del 4.10.02, notificata 25.10.02, irrogante una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 3, 11, 12, 13 e 15 Reg. CEE 2238/93 e L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 8, per la ravvisata tardività della contestazione,in violazione della citata L. del 1981, art. 14 tenuto conto delle date di emissione e notifica del provvedimento sanzionatorio e della risalenza al 1998 del verbale di accertamento. Il ricorso è affidato a due motivi,nel primo dei quali si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 4.
l’indebito rilievo di ufficio della ravvisata tardività, non dedotta tra i motivi di ricorso,mentre nel secondo si deduce l’erroneità del rilievo, per malgoverno del “combinato disposto” di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, L. n. 898 del 1996, art. 4 e art. 5, comma 3, da cui si rileverebbe che la notifica delle contestazioni in subiecta materia debba avvenire entro il termine di gg. 180 dall’accertamento.
Resiste l’intimata società con controricorso.
Va accolto il primo ed assorbente motivo di ricorso, rilevandosi dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale del vizio dedotto,integrante violazione dell’art. 112 c.p.c e L. n. 689 del 1981, art. 22),che l’opposizione fu affidata esclusivamente a motivi di merito, senza alcun riferimento alla tempestività o meno della contestazione e del provvedimento sanzionatorio; sicchè, tenuto conto del principio consolidato (v. tra le tante, Cass. nn. 19178/10, 18288/10, 13751/06) secondo cui il giudizio oppositivo di cui agli artt. 22-23 L. cit.,attesa la sua natura impugnatoria di atti amministrativi, è circoscritto al thema decidendum devoluto dai motivi di opposizione, senza che il giudice possa d’ufficio ravvisare altre ragioni d’illegittimità dell’atto impugnato ove non connesse o dipendenti da quelle esposte, palese è il vizio di extrapetizione in cui è incorso il giudice di merito.
Nè vale obiettare,come ritiene la controricorrente, che il giudice abbia anche ritenuto, con affermazione non censurata, fondati i dedotti motivi di ricorso trattandosi al riguardo di una mera e non motivata affermazione, costituente un obiter dictum non funzionale alla decisione, adottata su una questione preliminare assorbente, come si rileva anche dal contenuto del dispositivo, nel quale espressamente si “dichiara l’illegittimità” e si “annulla la ordinanza ingiunzione impugnata in quanto emessa in violazione della L. n. 689del 1981, art. 14…”, senza alcun riferimento alle proposte oppositive. Queste dovranno pertanto essere esaminate in sede di rinvio, ad altro magistrato dell’ufficio di provenienza, che si dispone in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, demandando al medesimo giudice anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Giudice di Pace di Trinitapoli, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011