Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.25831 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 226/2004 del TRIBUNALE di NICOSIA, depositata il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

L’Ispettorato in epigrafe ricorre contro la sentenza n. 226 del 7/15.12.04,con la quale il Tribunale di Nicosia pronunziando sull’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta da C.P.A., avverso l’ordinanza – ingiunzione del 1.9.99, con la quale l’amministrazione gli aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 11.987.127 ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 3, comma 1 per indebita percezione di aiuti comunitari per la produzione di carni ovine e caprine negli anni 1989 e 1990, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendosi l’opponente avvalso della facoltà di definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi, prevista dalla L. 27 dicembre 2011, n. 89, art. 12 documentando l’avvenuto pagamento, in conformità alle disposizioni agevolative, del 25% della somma complessivamente iscritta a ruolo, comprensiva di quella dovuta per la suddetta sanzione. L’intimato non ha resistito.

Il ricorso, deducente nell’unico motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 12 sopra citato, come mod. dal D.L. n. 282 del 2002, art. 12 come integrato dalla Legge di Conversione n. 27 del 2003, per indebita applicazione del suesposto “condono”, è infondato alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 15242/09, sez. 2A n. 9825/09). Da tali pronunzie si rileva che le disposizioni agevolative in questione si applicano ai carichi di ruolo pregressi relativi a tutte le entrate dello Stato, di natura sia tributaria, sia non tributaria, con la sola esclusione di quelle di natura penale strictu sensu, per le quali soltanto opera l’esclusione derivante dalla lettura dell’ordinanza n. 433 del 2004 della Corte Costituzionale (in questa sede richiamata dalla ricorrente amministrazione). Sulla scorta di tale principio, le cui ragioni devono intendersi qui richiamate, non ravvisando il collegio motivi per rimetterle in discussione, il ricorso va respinto. Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese, in assenza di resistenza dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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