LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24011-2010 proposto da:
P.R. *****, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ***** in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocatura generale dello stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 90/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il 16/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che P.R. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari del 16 luglio 2009 che ha respinto la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001;
letto il controricorso del Ministero dell’economia;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011