Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n.25898 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25822-2010 proposto da:

S.I. ***** ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 311/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 9.3.2010, depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che S.I. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bari del 9 marzo 2010 che ha confermato il rigetto dell’impugnazione relativa al diniego di concessione dello status di rifugiato;

letto il controricorso del Ministero dell’interno;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è ìmprocedibile.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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