LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25822-2010 proposto da:
S.I. ***** ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ***** in persona del Ministro pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 311/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 9.3.2010, depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che S.I. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bari del 9 marzo 2010 che ha confermato il rigetto dell’impugnazione relativa al diniego di concessione dello status di rifugiato;
letto il controricorso del Ministero dell’interno;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è ìmprocedibile.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011