Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n.25904 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29877-2010 proposto da:

FALLIMENTO D.E. SISTEMI SRL n. 182/2009 *****, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

ANTONIO MERLONI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (A.S. 01/2008) in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4662/09 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Fallimento D.E. Sistemi s.r.l. ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Ancona del 28 settembre 2010;

letto il controricorso della Antonio Merloni s.p.a. in amministrazione straordinaria;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 965,00 (Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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