LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29877-2010 proposto da:
FALLIMENTO D.E. SISTEMI SRL n. 182/2009 *****, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
ANTONIO MERLONI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (A.S. 01/2008) in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 4662/09 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il Fallimento D.E. Sistemi s.r.l. ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Ancona del 28 settembre 2010;
letto il controricorso della Antonio Merloni s.p.a. in amministrazione straordinaria;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 965,00 (Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011