Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n.25905 del 02/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1635-2011 proposto da:

F.A. ***** ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

D.N.C. ***** elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. SCORZA NORINA, giusta mandato ad litem in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 581/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 24.6.2010, depositato il 23/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito per la controricorrente l’Avvocato Domenico Paternostro (per delega avv. Norina Scorza) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che F.A. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di L’Aquila del 24 giugno 2010;

letto il controricorso di D.C.N.;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 965,00 (Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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