Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.25925 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Pres.te f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sez. –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28385/2010 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALVO Corrado, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS, 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURELLI Ferdinando, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 968/2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – PALERMO, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

uditi gli avvocati Corrado VALVO, Antonio IELO per delega dell’avvocato Ferdinando Maurelli;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 ottobre 2009 il consiglio di G.A. per la Regione Siciliana confermava il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione in quanto i provvedimenti impugnati erano espressione di apprezzamenti sia tecnici che amministrativi sull’esistenza dei presupposti in relazione alle istanze di rimborso delle spese sanitarie, avanzate da C.R. alla AUSL n. ***** di Siracusa per i già avvenuti ricoveri suo e di sua moglie S. P. presso la clinica Universitaria i *****, ove si erano recati per un consulto sulla grave patologia di costei, improvvisamente aggravatasi, e ove egli, che l’aveva accompagnata, era stato affetto da un disturbo che ne aveva determinato il ricovero. Quindi, in riforma della sentenza del TAR, respingeva nel merito il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti emessi dalla commissione regionale di Palermo con atti del 23 giugno e 6 agosto 1997 “perchè ricoveri non ammissibili alle deroghe D.M. 3 novembre 1989, art. 7, comma 2 e D.M. 30 agosto 1991, art. 1”.

Ricorre per cassazione C.R.. Resiste l’AUSL.

MOTIVI DELLA DECISIONE

C.R. impugna il difetto di giurisdizione del G.O. sul diritto soggettivo perfetto alle cure all’estero a norma dell’art. 32 Cost., in caso di urgenza ed indifferibilità della prestazione, alla cui tutela era volta la sua istanza di rimborso non avendo potuto chiedere l’autorizzazione preventiva.

Il motivo, ammissibile poichè la questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di cassazione, purchè almeno una delle parti l’abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul punto – S.U. del 29 marzo 2011, n. 7097 – è fondato.

Costituisce infatti ormai ius receptum il principio secondo il quale la domanda dell’assistito dal Servizio sanitario nazionale di rimborso delle spese effettuate presso una struttura privata, senza preventiva autorizzazione, per cure o interventi asseritamente urgenti, pone come causa petendi una posizione creditoria correlata al diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, per sua natura non suscettibile di affievolimento (Sezioni Unite del 9 marzo 2007 n. 5402), mentre l’accertamento dell’esistenza delle ragioni di urgenza – tali, cioè, da comportare, per l’assistito, un pericolo di aggravamento della malattia, per scongiurare il quale la cura è prospettata come improcrastinabile – essendo rimesse ad un mero apprezzamento tecnico, e non di supremazia, della P.A., inidoneo ad affievolire il diritto dell’ assicurato (Sezioni Unite del 28 giugno 2006 n. 14848, 6 febbraio 2009 n. 2867), costituiscono il fondamento di merito della domanda (S.U. 13 luglio 2006 n. 15897, del 24 giugno 2005 n. 13548).

In accoglimento del ricorso va pertanto cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, a cui devono esser rimesse le parti per la verifica di merito circa l’effettiva ricorrenza dei motivi d’urgenza, se contestati dalla AUSL. Si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale competente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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