Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.25935 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Primo Presidente f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente di sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S., in giudizio di persona;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia;

– intimato –

per la cassazione della ordinanza 04/02/2011, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione penale;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/11/2011 dal Presidente Dr. Paolo Vittoria;

Sentito l’avv. S.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che si tratta di ricorso avverso decisione di rigetto della istanza di ricusazione di un giudice penale.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dispone che il ricorso venga cancellato dal Ruolo Generale dei ricorsi civili ed iscritto in quello dei ricorsi penali.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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