Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.25947 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A. (c.f. *****) e D.G.G.

M., rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. DE GIOSA Ferdinando ed elett.te dom.ti presso lo studio dell’avv. Francesco Carluccio in Roma, Via Cicerone n. 44;

– ricorrenti –

contro

LEASINT s.p.a (già SANPAOLO LEASINT s.p.a.) (P.Iva *****), in persona del Direttore generale Dott. B.E., rappresentata e difesa dagli avv.ti BERGAMASCO Vincenzo e Aldo Fontanelli ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma, Via Emilio dè Cavalieri n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 724/08 depositata il 6 marzo 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dei sigg. I.A. e D.G.G.M. avverso la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva, a sua volta, respinto l’opposizione, proposta dai medesimi invocando la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, a decreto ingiuntivo loro notificato, su istanza della Sanpaolo Leasint s.p.a., per il pagamento di Euro 260.000,00, oltre accessori, quali espromittenti con liberazione dell’originaria debitrice Italian Ferries s.r.l..

I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’intimata si è difesa con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè i suoi motivi, formulati il primo ai sensi del n. 3 e il secondo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.pc.., comma 1, non recano, rispettivamente, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, e la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, di cui al comma 2 del medesimo articolo, qui applicabile ratione temporis risalendo il deposito della sentenza impugnata a data successiva (sia pure solo di alcuni giorni) alla sua entrata in vigore (con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e anteriore alla sua abrogazione (con la L. 18 giugno 2009, n. 69).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in e Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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