Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.25990 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CANTINA SOCIALE MADONNA DEL PIRAINO *****, in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore Dott. D.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GIACOMO 22, presso lo studio dell’avvocato NASTI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato BUFFA LEONARDO ANTONINO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

PEROSA VINI SRL;

– intimato-

avverso la sentenza n. 72/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/01/2006; R.G.N. 773/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’improcedibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 12 giugno 1999 il Tribunale di Marsala, su opposizione a decreto ingiuntivo per l’importo di L. 216.706.987, sulla base di alcune fatture, del *****, emesso a favore della Cantina sociale Madonna del Piraino, rigettava la detta opposizione proposta da Perosa Vini s.r.l.

Su gravame della Perosa Vini la Corte di appello di Palermo il 31 gennaio 2006 riformava la sentenza di primo grado. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Cantina sociale, affidandosi a quattro motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dalla Perosa Vini.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal fascicolo di ufficio di questa Corte risulta che il ricorso è stato notificato a mani della segretaria della Perosa Vini, addetta alla ricezione il 19 dicembre 2006. Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 2007, oltre otto giorni dalla sua valida scadenza che era dell’8 gennaio 2007, ovvero oltre venti giorni dalla notifica all’unica parte contro cui è stato proposto.

Pertanto, ai sensi del comb. disp. art. 369 c.p.c., comma 1, art. 375 c.p.c., esso va dichiarato improcedibile, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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