LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.L.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Marra Alfonso Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n. 2184/08 VG depositato il 9 dicembre 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 16 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelii;
sentite le richieste dei P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.L.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello lamentando l’integrale compensazione delle spese in esito al giudizio ex lege n. 89 del 2001. L’intimata Amministrazione non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i plurimi motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, si lamenta l’avvenuta compensazione delle spese in esito ad un giudizio nel quale la domanda del ricorrente è stata accolta.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non è fondato laddove lamenta il difetto di motivazione in quanto il giudice ha giustificato la compensazione con “l’esito complessivo della lite” con evidente riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda, avendo ricordato nella premesse che la richiesta era del riconoscimento della somma di Euro 15.000 mentre l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di Euro 4.900 e quindi a meno di un terzo.
E’ invece fondato laddove censura la compensazione integrale dal momento che la domanda è stata sia pure in parte accolta e tale parziale accoglimento deve trovare un riscontro nella regolazione delle spese.
Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassata pertanto il decreto impugnato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannata l’Amministrazione alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, compensato il residuo in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda.
Le considerazioni che precedono giustificano la compensazione nella misura di un terzo delle spese di questa fase che per il residuo debbono far carico all’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, che per l’intero si liquidano in complessivi Euro 873, di cui Euro 445 per onorari e Euro 378 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; condanna altresì l’Amministrazione alla rifusione dei due terzi delle spese di questa fase, che per l’intero liquida in complessivi Euro 400, di cui Euro 300 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese di entrambe le fasi distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011