Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n.26081 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Chiti Mario P., domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Campobasso n. 160/09 depositato il 10 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha accolto il ricorso di M. P. con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata di due processi svoltisi in primo grado avanti al TAR Molise.

Resiste l’intimato con controricorso; è stata anche depositata memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, si censura l’impugnato decreto per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo benchè la procura speciale rilasciata in margine al ricorso introduttivo dovesse ritenersi carente in quanto relativa alla durata di due distinti procedimenti.

La censura è infondata in quanto la circostanza che la procura sia stata rilasciata a margine del ricorso introduttivo comporta inequivocabilmente che l’incarico al difensore sia stato in relazione alla domanda nello stesso proposta, altro essendo, in linea di pura ipotesi, che con una sola domanda si potesse richiedere l’indennità per l’irragionevole durata di più distinti procedimenti, che è questione che attiene semmai all’ammissibilità del ricorso ma non alla specialità della procura (per un’analoga ipotesi in tema di ricorso per cassazione: Sez. L, Sentenza n. 15692 del 03/07/2009).

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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