LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.D.G., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 20, presso l’Avv. Staniscia Nicola che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia n. 38/10 depositato il 16 gennaio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.D.G. ricorre per cassazione nei confronti de decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile per difetto di valida procura la sua domanda di riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 83, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto invalida la procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo dall’attuale ricorrente, residente all’estero, in quanto priva di indicazione del luogo di rilascio e sulla base dalla mancata comparizione della parte a rendere l’interrogatorio formale vertente anche sulle circostanze della sottoscrizione dell’atto.
Il motivo è infondato in quanto la Corte intende dare continuità al principio anche di recente affermato in identica fattispecie secondo cui “Al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato “ad litem” nella forma prevista dall’art. 83 cod. proc. civ., dovendosi presumere la presenza di esso nello stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall’attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l’interrogatorio formale sulla circostanza dell’avvenuto rilascio della procura non in Italia e, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell’estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della detta procura” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 665 del 13/01/2011).
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna a ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011