Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n.26083 del 05/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M.T., con domicilio eletto in Roma, via F.

Confalonieri n. 5, presso l’Avv. Manzi Andrea, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lovelli Cosimo e Oliviero Daniele come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n. 306/2010 RGVG depositato il 22 giugno 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udita l’Avv. Manzi Federica per delega dell’Avv. Lovelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M.T. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale, sia MS in proprio che quale erede di P. R., è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo iniziato dal suo dante causa avanti alla Corte dei Conti in data 11.4.1967, da lei riassunto in data 4.1.2007 dopo il decesso del P. avvenuto il ***** e conclusosi in data 8.2.2010.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto non vengono censurate le ragioni in base alle quali la Corte di merito ha rigettato il ricorso.

La Corte d’appello ha ritenuto infondata la domanda proposta dalla P. in qualità di erede in quanto il dante causa era deceduto prima del decorso del termine di ragionevole durata da computarsi solo a far tempo dalla data in cui l’Italia aveva ratificato la Convenzione europea sui diritti dell’uomo (1.8.1973); ha ritenuto altresì infondata la domanda proposta iure proprio in quanto neppure tra la data della riassunzione da parte della ricorrente e quella della conclusione del giudizio era decorso il termine in questione.

Prescindendo dalla considerazione che la P. ha proposto ricorso per cassazione solo nella sua qualità di erede e quindi non può dolersi della pronuncia attinente alla domanda proposta nella fase di merito iure proprio, nessuno dei due principi affermati dalla corte di merito è stato oggetto di critica, come risulta dal non necessario ma indicativo quesito proposto, essendosi la ricorrente limitata a contestare un principio che la Corte d’appello non ha minimamente affermato e cioè che ai fini della durata dovesse tenersi conto, anche in relazione al diritto degli eredi, anche del periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001.

Non si deve provvedere sulle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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