Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.26180 del 06/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che la rappresenta e difende, con procura speciale del Not. Dr. RENATO GRECO in ROMA rep. n. 67569 del 14/02/2007;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 119/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 26/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato NUZZACI, che ha chiesto l’improcedibilità in subordine rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR di Roma ha accolto la domanda di rimborso della trattenuta irpef operata dal datore di lavoro Olivetti s.p.a. sulla somma corrisposta a B.M. quale incentivo all’esodo. La contribuente non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile, perchè notificato in data 11 dicembre 2006, e depositato in cancelleria ben oltre venti giorni da quella data, il 16 gennaio 2007 (art. 369 c.p.c.).

Vanno rimborsate al resistente le spese processuali del grado.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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