Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.26246 del 06/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25625/2006 proposto da:

MIN POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ISP CENTRALE REPRESSIONI FRODI UFF BARI, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LEONE VINI CANDIDA SRL P.I. *****, IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL SUO LIQUIDATORE L.L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CHIAPPARELLI FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato S. GALLO CARLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/2005 del GIUDICE DI PACE di TRINITAPOLI, depositata il 22/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Tortora Roberta difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l’Avv. Chiapparelli Franco difensore della controricorrente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

L’Amministrazione in epigrafe ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza in data 23.5.05 del Giudice di Pace di Trinitapoli,con la quale è stata accolta l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposta dalla società Vini Candida s.r.l. avverso l’ordinanza – ingiunzione del 4.10.02, irrogante una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 3, 11, 12, 13 e 15 Reg. CEE 2238/93 e L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 8, per la ravvisata fondatezza, tra gli altri e segnatamente, del motivo deducente la tardività del provvedimento, rispetto alla contestazione, ai sensi della citata L. del 1981, art. 14. Resiste l’intimata con controricorso.

Questa Corte deve preliminarmente dichiarare,di ufficio (attenendo il rilievo ad un indefettibile adempimento prescritto ai fini del corretto radicamento del rapporto processuale), l’improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

A corredo del ricorso è stata,infatti,prodotta una copia non autentica, come richiesto dalla citata disposizione, della sentenza impugnata, bensì una fotocopia recante una dichiarazione di conformità apposta sull’ultima pagina da un funzionario del ministero ricorrente,a tanto non abilitato, anzichè dalla cancelleria del giudice a quo,unico organo competente all’attestazione in questione (tra le altre v. Cass. n. 10008/11, 1914/09, 13566/01), da rilasciarsi sulla scorta degli atti dell’ufficio presso il quale il provvedimento è stato emesso.

Tenuto conto che il giudizio si è risolto sulla base di un rilievo di ufficiosi ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile ed interamente compensate le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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