Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2649 del 03/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C.M. – APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI BENEDETTI GIULIANO &

C. –

S.A.S. (c.f./p.i. *****), ora BENEDETTI IMMOBILIARE DI GIULIANO BENEDETTI & C. S.A.S., in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX 2011 SETTEMBRE 3, presso l’avvocato SASSANI BRUNO, che la – rappresentata e difesa unitamente all’avvocato IACOMINI GIOVANNI, giusta procura speciale per Notaio GIOVANNI SIMONELLI di VIAREGGIO – Rep. n. 30.124 del 4.01.2011;

– ricorrenti –

contro

M.A., VERSILCRAFT S.R.L.;

– intimati –

E sul ricorso n. 1170/2006 proposto da:

M.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso l’avvocato IMPERIO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato TERRONI FRANCESCO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.C.M. DI BENEDETTI GIULIANO & C. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 788/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. MONTEFALCONE, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Srl BCM conveniva davanti al Tribunale di Lucca la S.r.l.

Versilcraft nonche’ M.A. chiedendo che fossero condannati a risarcirla in solido, per i danni conseguiti alla pronuncia emessa nei suoi confronti e nei confronti del suo esportatore Marine Technic sarl dal tribunale di Grande Instance di Parigi, che l’aveva ritenuta responsabile della contraffazione di una lampada per imbarcazioni da essa prodotta e diffusa su autorizzazione del M., preteso autore del progetto nonche’ socio e presidente della Versilcraft.

Il Tribunale di Lucca rigettava la domanda.

La corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente l’appello della soccombente.

Riteneva, per quanto rileva nella fase attuale, provato il contratto di produzione e commercializzazione della lampada, tra il M. e l’appellante societa’, benche’ non formalizzato in un atto scritto.

Riteneva pure che il modello di lampada realizzato da BCM aveva posto in essere la contraffazione di una lampada prodotta da SA Ateliers Jean Perzel, come gia’ affermato con sentenza dal tribunale parigino, e che di tale illecito dovessero rispondere tanto il M. quanto la stessa BCM che avrebbe potuto accertare la mancanza di originalita’ dell’idea in questione, prima di metterla in produzione e di diffonderne il modello attraverso la presentazione al Salone Internazionale della Nautica di *****. Pertanto, ai sensi dell’art. 2055 c.c., riteneva di distribuire la gravita’ delle rispettive colpe in parti uguali tra BCM e M., e condannava quest’ultimo a rifondere a BCM la meta’ di quanto da essa pagato in base alla sentenza francese.

Bcm di Benedetto Giuliano sas, propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Resiste M. e propone ricorso incidentale articolato su tre motivi.

Il ricorrente principale ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Con il primo motivo di ricorso BCM ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 lamenta la motivazione erronea e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. Rileva che la Corte di merito, dopo di avere esattamente individuato il ruolo dominante svolto da M. nella produzione della contraffazione, giunge poi in modo contraddittorio e compiendo salti logici a ritenere essa BCM responsabile del danno conseguente all’illecito suddetto. Invece, a dire della ricorrente, la ricostruzione dei fatti cosi’ come compiuta dalla sentenza impugnata esclude ogni responsabilita’ concorrente a quella del M..

2.a. Con il secondo motivo, che e’ connesso al primo,e deve pertanto essere esaminato insieme ad esso, BCM lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. Sostiene che oggetto del giudizio di merito era esclusivamente il suo affermato diritto di essere risarcita dei danni subiti per essere stata illegittimamente autorizzata dal M. a diffondere lampade da altri ideate. L’accertamento della sua presunta responsabilita’ dunque sarebbe stato, oltre che erroneo per le ragioni appena indicate, anche in violazione del divieto di extra petizione.

2.b. Osserva il collegio, con riferimento anzitutto alla seconda censura, che il giudice del merito, adito per accertare la responsabilita’ del M., ha ritenuto che essa non fosse esclusiva, come invece sostenuto da BCM. Ha ritenuto infatti che l’illecito in questione, ovvero la contraffazione della lampada francese, fosse stato commesso anche per colpa di BCM, tenuta, (foglio 13 della sentenza impugnata) ad un doveroso accertamento della possibilita’ di introdurre lecitamente il prodotto nel mercato internazionale, in considerazione della sua attivita’ specifica nel campo delle luci. In sostanza la sentenza impugnata sostiene, senza alcun salto logico, che essendo BCM esperta del ramo, doveva compiere tutte le doverose attivita’ di ricerca della legittimita’ della diffusione della lampada, ancorche’ essa fosse stata asseverata come prodotto originale dal M..

Il giudice d’appello non ha in alcun modo violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c., come sostenuto nel primo mezzo di ricorso, ma invece ha rilevato all’interno del thema decidendum, accertarsi la responsabilita’ del M.), di doverla quantificare alla luce di una individuata colpa concorrente.

Conclusione questa che oltre a non essere affatto esclusa dal principio di cui all’art. 112 c.p.c., e’ assolutamente coerente con tutta la ricostruzione del fatto. Giacche’, vale la pena di sottolineare, anche a ritenere fondamentale l’attivita’ del M. nel determinare in capo a BCM una sorta di buona fede, tale situazione soggettiva non esclude il rilievo della qualita’ di esperto del ramo, valorizzata, appunto, dalla impugnata sentenza.

2.c. I due motivi pertanto sono in parte infondati ed in altra parte inammissibili laddove tentano di riesaminare i fatti di causa.

3. E’ inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale il quale pur con obiettivi opposti a quelli del ricorrente, mette in discussione l’accertata circostanza dell’avvenuta conclusione di un contratto tra M. e BCM. In sostanza il ricorrente incidentale sostiene che il contratto fu concluso tra Versilcraft e BCM e che il M. agi’ solamente come rappresentante legale della societa’ di cui era amministratore. Ed afferma che la mancanza di prova scritta del contratto e’ stata disinvoltamente superata dalla corte di merito, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di far ricorso all’art. 2721 c.c., comma 2 con l’utilizzo esclusivo dei testi.

3.a. Osserva il collegio che la sentenza di appello ha rilevato come il contrasto processuale non si e’ sviluppato tanto sul contratto di produzione di sei lampade da collocare su natanti della Versilcraft, giacche’ cio’ e’ sostanzialmente ammesso ed e’ provato adeguatamente dalla consegna al legale rappresentante di BCM dei disegni del progetto esecutivo e dalla individuazione del M. quale ideatore del progetto (foglio sei della sentenza impugnata). Il contrasto piuttosto si e’ sviluppato sulla ulteriore circostanza dell’accordo di produzione per il lancio del prodotto sul mercato internazionale. Prodromo del quale lancio doveva essere la presentazione delle lampade al Salone internazionale della nautica di *****. Va rilevato sul punto che la corte di appello, esaminando in modo compiuto e dettagliato tutti gli elementi emersi nell’istruttoria, si sofferma sulla lettera in data 18 febbraio 1992 nella quale si cenna al compenso dovuto al M. in quanto ideatore del prodotto ed all’accertamento tecnico eseguito in ***** ad istanza della societa’ rivendicante; quindi sulle collimanti deposizioni di tutti i testi ascoltati i quali riferiscono di un accordo con il quale M. autorizzava BCM a produrre in serie le lampade e non soltanto le sei di occorrevano alla Versilkraft. Quindi ancora sulle dichiarazione dell’esecutore tecnico della lampada,sulla la corrispondenza mediante fax tra BCM ed il rappresentante francese della Marine Tecniche, ed infine sull’incarico dato a quest’ultimo, con consegna di un assegno personale del M. per la somma di Fr. 20.000, di tentare un accordo con la societa’ rivendicante francese prima della sentenza del tribunale di Grande Istance.

Il giudice di merito pertanto non ha basato la sua decisione esclusivamente su alcune, pur ritenute precise testimonianze, ma ha valutato una serie complessiva di indizi e di prove e nell’ambito di queste anche le testimonianze.

La censura in realta’ mira a sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito con piena adeguatezza di motivazione, un’altra contrastante. Essa e’ inammissibile.

4. Inammissibile e’ anche il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale M. sostiene che negli atti non vi e’ la prova Che BCM e’ espose a ***** proprio la lampada corrispondente ai disegni da lui consegnati e che il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU. Premesso infatti che il giudice non ha l’obbligo di fare ricorso alla Consulenza Tecnica, la circostanza e’ stata accertata e’ di tale accertamento la sentenza impugnata da conto in modo adeguato soprattutto nella parte in cui si espone l’avvenuto esame del depliant illustrativo del prodotto esposto al salone parigino:alla manifestazione fu presentato proprio il prodotto offerto dal M. a BCM, e non certo una terza lampada.

5. E’ infondato il terzo motivo con il quale la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. sostenendo che erroneamente M. e’ stato ritenuto responsabile di una contraffazione accertata dal giudice francese, in un giudizio quale egli non partecipo’.

Osserva infatti il collegio che il giudice italiano e’ stato adito per accertare anche la responsabilita’ del M. nel proporre la produzione di una lampada la cui idea apparteneva ad altri. La sentenza di secondo grado ha compiuto il suo autonomo accertamento della contraffazione rilevando, (foglio 11 e seguenti in particolare), l’identita’ della fisionomia della lampada esposta al salone parigino con quella proposta nei disegni dal M. a BCM. 6.1 due ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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