Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.2680 del 04/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. rappresentato e difeso dall’Avv. Segura Emanuele, iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, con studio in Verona via del Minatore 3c presso cui elegge domicilio;

contro

COMUNE DI CASTAGNARO – Servizio Finanziario Ufficio Tributi.

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sezione distaccata di Verona n. 57/15/2004 dell’11.05.2004 depositata in data 12.10.2004.

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

udite la conclusioni dell’Avv. Cassare Bruno delegato dall’Avv. Emanuele Segura;

udite le conclusioni scritte del P.G. Wladimiro De Nunzio che ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

QUANTO SEGUE La CTR del Veneto ha rigettato l’appello di G. G. nei confronti del Comune di Castagnaro confermando gli avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 1996 al 2000 e di diniego di rimborso per le medesime annualità.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, il Comune non si è costituito.

Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i motivi che deducono violazione di legge per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006.

Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: “E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte”.

E’ del pari inammissibile per tutti i motivi che deducono il vizio di motivazione perchè, come ritenuto da questa Corte con sentenza n. 20603 del 2007: “Nella formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si intende omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”. Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472