Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26800 del 13/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5730-2011 proposto da:

D.L.S. *****, DE LORENZI SRL *****

già De Lorenzi Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, DE.LO.ST. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato SIMEONI BRUNO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/11/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 27.1.2010, depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

Il sig. D.L. rinuncia al ricorso (atto depositato presso la Cancelleria centrale il 4 luglio 2011, prot. n. 5730/11) proposto contro l’Agenzia delle Entrate per fa cassazione della sentenza indicata in oggetto.

La rinuncia, ritualmente notificata, non risulta vistata dalla parte resistente e, quindi, non comporta l’estinzione automatica del processo.

Tuttavia, l’atto di rinuncia è sintomatico del venire meno dell’interesse alla impugnazione e quindi comporta la inammissibilità sopravvenuta dei ricorso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso debba essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 con pronuncia di inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza ci interesse.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3500.00 (tremilacinquecento/00), di cui Euro 3300,00 (tremilatrecento/00) per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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