Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26807 del 13/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Z.V. residente a *****;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 37/25/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Torino – Sezione n. 25, in data 12/06/2009, depositata il 24 luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’08 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte.

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 25487/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 37/25/09 del 24.07.2009, notificata il 15.9.2009, della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva accolto il ricorso proposto da Z.V. per l’annullamento della cartella che le intimava il pagamento di una somma a titolo di IRPEF per un reddito da partecipazione relativo all’anno 2001, reputando il Giudice di Secondo Grado l’atto opposto illegittimo in quanto la notifica del presupposto avviso di accertamento doveva qualificarsi nulla, essendo stata eseguita a mente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) invece che ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;

Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) assumendo l’erroneità della decisione impugnata per avere considerato irrilevante la circostanza, di cui pure il giudicante da espressamente atto, che la prima notifica dell’avviso non aveva avuto esito in quanto la contribuente risultava trasferita, circostanza che, ai sensi delle disposizioni speciali, costituisce il presupposto per l’applicabilità del procedimento notificatorio disciplinato dall’art. 60 citato, lett. e) ed esclude, per contro, l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c.;

Che il motivo appare fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma no si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (Cass. n. 20425/2007);

Che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c. affinchè questa Corte pronunci sul ricorso in camera di consiglio, statuendone l’accoglimento. Roma 20 settembre 2010. Il Cons. Relatore F.to Mario Bertuzzi.

La Corte.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata sentenza, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per il riesame, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472