Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.26860 del 14/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, presso lo studio dell’Avv. Emanuele Poretti, rappresentato e difeso dall’Avv. Pellicano Annamaria del foro di Reggio Calabria come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. ***** DI LOCRI, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. R.G.;

– intimata –

e contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore della G.R.

On. L.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.

Nicotera n. 29, presso lo studio dell’Avv. Aldo Casalinuovo, che la rappresenta e difende, in unione con l’Avv. Paolo Antonio Falduto dell’Avvocatura Regionale, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. ***** DI LOCRI, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. R.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 32, presso lo studio dell’Avv. Francesco Carnuccio, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

– D.G.;

– REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore della G.R.

On. L.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 1417/08 della Corte di Appello di Catanzaro del 6.05.2008/10.09.2008 (R.G. n. 950 dell’anno 2006);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.09.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Annamaria Bisogni, per delega dell’Avv. Paolo Antonio Falduto, per la Regione Calabria, e l’Avv. Francesco Carnuccio per la ASL n. ***** Locri;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16281 del 2005, ha accolto l’appello principale spiegato dalla ASL n. ***** Locri nei confronti della Regione Calabria e di D.G. e ha rigettato l’appello incidentale di quest’ultimo, che aveva invece lamentato la non integrale liquidazione da parte del giudice del risarcimento dei danni, dallo stesso richiesti sul presupposto della revoca illegittima di contratto di lavoro firmato con l’anzidetta ASL quale direttore amministrativo.

Nel pervenire a tale conclusione il giudice di rinvio – in ottemperanza al dictum del giudice di legittimità – ha osservato che il contratto di lavoro del D. doveva ritenersi nullo perchè violava la disposizione inderogabile del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 7 – il cui testo era stato sostituto dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 4 non essendo in possesso dei requisiti legislativamente richiesti per ricoprire l’incarico rivendicato. Il D. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La ASL resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso anche la Regione Calabria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. perchè proposti contro la medesima sentenza.

2. Con il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale deduce violazione di legge e difetto di motivazione, lamentandosi – sotto distinti profili giuridici e motivazionali – che la sentenza impugnata ha errato nel considerare non rientranti nei cinque anni di esercizio di attività di direzione tecnica o amministrativa – necessari per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo della ASL – il periodo di tempo in cui il ricorrente era stato assessore presso il Comune di Giocosa Ionica e segretario comunale in servizio presso comuni di terza e seconda classe. Le censure, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra le distinte ragioni che le sorreggono, sono infondate.

Ed invero la Corte territoriale, con riguardo alle funzioni di assessore, ha osservato che si era in presenza di una carica di natura politica cui non competono specifiche competenze in materia di direzione tecnica ed amministrativa e, con riguardo alle mansioni di segretario comunale, ha evidenziato come nel caso di specie il ricorrente non avesse fornito una completa indicazione circa la concreta consistenza amministrativa cui era preposto e che in ogni caso il periodo complessivo in cui aveva svolto le funzioni di segretario capo e le funzioni di amministratore e commissario straordinario di strutture sanitarie era pari a quattro anni e diciotto mesi, inferiore quindi ai cinque anni richiesti per rivestire la carica richiesta.

L’assunto del giudice di rinvio si fonda su un iter motivazionale congruo e privo di salti logici ed è inoltre rispettoso della lettera e della ratio del disposto del D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 4 sicchè si sottrae alle critiche che ad esso sono state mosse.

Non può infatti sottacersi a conforto di quanto detto che non appare possibile sul piano razionale ritenere – come sostenuto dal D. – che l’esercizio delle mansioni in precedenza richiamate per la loro natura e per le non accertate modalità di svolgimento possa concretizzare quella “qualificata attività” di direzione tecnica o amministrativa “in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione”, che sola può far acquisire – se protrattasi per un non trascurabile lasso di tempo – quella capacità e professionalità necessarie per un buon esercizio delle delicate e rilevanti funzioni dirigenziali di strutture sanitarie.

Orbene a fronte della ineccepibile motivazione il ricorrente con gli anzidetti motivi tende ad ottenere una diversa valutazione di fatti di causa, che, oltre a non essere consentita in sede di legittimità, si fonda su risultanze processuali di cui si chiede une rivisitazione e su una serie di documenti che tra l’altro non risultano allegati al ricorso.

3. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che sulla questione della sussistenza dei requisiti da lui vantati per la nomina di direttore amministrativo dell’ASL si è formato un giudicato esterno, stante la sentenza del GIP di Locri n. 5 del 1996.

Il motivo è inammissibile, perchè l’accoglimento dell’eccezione di giudicato è impedito dal contenuto della decisione dei giudici di legittimità, che, nell’indicare al giudice di rinvio l’accertamento da effettuare, hanno escluso l’esistenza di questioni sostanziali e processuali volte ad impedire un accertamento del thema decidendum della presente controversia, che attiene proprio alla presenza dei requisiti legislativamente richiesti per il riconoscimento del diritto del D. all’assunzione della Direzione dell’ASL n. ***** di Locri.

4. E’ privo pregio e va disatteso anche il ricorso incidentale dell’ASL n. *****, che ha chiesto la riforma della sentenza della Corte territoriale per avere ingiustificatamente compensato le spese del giudizio sulla base di una motivazione fondata unicamente sulla qualità delle parti, giacchè la soluzione sul punto condivisa dalla Corte appare giusta, oltre che per il motivo indicato, anche in considerazione del diverso esito che la controversia ha avuto nel corso dell’intero processo e della natura delle questioni in esso affrontate.

5. In conclusione entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano – a carico del ricorrente principale D., che ha visto la sua domanda rigettata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il ricorrente D. alle spese, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 40,00 oltre Euro 2500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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