Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.2687 del 04/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/1/07 della Commissione tributaria regionale di Ancona, emessa il 29 maggio 2007, depositata il 5 giugno 2007, R.G. 424/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 20 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione Finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta dal contribuente P.L. per gli anni dal 1998 al 2001, relativamente alla sua attività di taxista esercitata senza l’ausilio di lavoro dipendente e con il solo impiego dell’autovettura di proprietà.

La C.T.P. di Macerata dichiarava decaduto il contribuente dal diritto di richiedere il rimborso per l’anno 1998 e accoglieva per gli altri anni il ricorso rilevando l’assenza di un’autonoma organizzazione del lavoratore autonomo. La C.T.R. ha confermato tale decisione.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione degli artt. 2082, 2083, 2195 c.c., falsa applicazione degli artt. 2222, 2229 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 51 e formulando il seguente quesito di diritto:

se in relazione all’IRAP per tutte le imprese ivi comprese le piccole imprese e quelle che operano in contabilità semplificata il requisito dell’autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura dell’attività svolta e dunque sussista sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La giurisprudenza di questa Corte è ormai assolutamente conforme nel ritenere che l’autonoma organizzazione, requisito necessario per l’assoggettabilita all’imposizione I.R.A.P., sussiste in presenza di una delle due seguenti condizioni: a) ricorso, non meramente occasionale, a prestazioni lavorative subordinate o di terzi in regime di collaborazione esterna; b) impiego di capitali di non irrilevante entità. Tali condizioni devono essere finalizzate all’incremento delle capacità lavorative e delle potenzialità reddituali del professionista o del lavoratore autonomo. E’ escluso quindi che il carattere organizzativo autonomo possa considerarsi implicito nell’attività di lavoro autonomo ma deve invece essere accertato con riferimento alle specifiche fattispecie sia pure con attribuzione a carico del contribuente dell’onere di provare la sussistenza delle condizioni di esclusione dell’applicabilità dell’imposta.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione con riferimento al recente formarsi di una giurisprudenza consolidata relativamente ai lavoratori autonomi.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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