LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, in persona del suo Presidente e legale rappresentate pro tempore C.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci n. 9, presso lo studio dell’Avv. Martino Claudio, che lo rappresenta e difende per procura speciale per atto notaio Enzo Becchetti di Latina rep. 16219 del 19 marzo 2010;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimato –
e sul ricorso proposto DA:
C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Amerigo Capponi n. 9, presso lo studio dell’Avv. Angelillo Albino, rappresentato e difeso dall’Avv. Petracci Fabio;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso D’Aquino n. 104, presso lo studio dell’Avv. Marika Dotto, rappresentato e difeso dall’avv. Rosano Domenico come da procura in atti e da ultimo come da procura notarile in atti del 19 marzo 2010;
– controricorrente al ricorso incidentale –
per la cassazione della sentenza n. 7730/07 della Corte di Appello di Roma dei 16.11.2007/ 20.08.2008 nella causa R.G. n. 6718/2005;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’estinzione del processo per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 7730 del 2007 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Latina, ha dichiarato nullo, in quanto sorretto da intento ritorsivo, il licenziamento intimato in data 19.07.2002 a C.F. da parte del CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, disponendo la reintegrazione dello stesso C. nel suo posto di lavoro e la condanna del Consorzio al risarcimento del danno pari alle mensilità della retribuzione maturate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione ed oltre versamento dei contributi previdenziali. Il Consorzio ricorre per cassazione in base a quattro motivi.
Il C. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.
2. I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. Ciò posto, in via preliminare va preso atto della rinuncia del ricorrente principale e del ricorrente incidentale ai rispettivi ricorsi per cassazione.
La rinuncia, intervenuta in data 2 novembre 2011, risulta sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori Claudio Martino per il Consorzio e dall’Avv. Fabio Petracci per il C..
In tale situazione s’impone la dichiarazione di estinzione del processo.
Le spese del giudizio di cassazione vano compensate, come convenuto tra le stesse parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara l’estinzione del processo per rinuncia e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011