LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Z.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato GLICERIO GIUSEPPE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO MINERARIO DI CALTANISSETTA, (Dipartimento Corpo Regionale delle Miniere – Distetto Minerario di Caltanissetta), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 131/2009 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, SEZIONE DISTACCATA di LICATA del 28/04/09, depositata l’11/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
FATTO E DIRITTO
Si trascrive di seguito la relazione preliminare:
“RELAZIONE ex art. 380 bis in rel. 375 c.p.c. nel procedimento vertente tra Z.G. (ricorrente) e INGEGNERE CAPO del DISTRETTO MINERARIO di CALTANISSETTA – DIPARTIMNTO CORPO REGIONALE delle MINIERE -DISTRETTO MINERARIO di CALTANISSETTA (controricorrente e ricorrente incidentale), avente ad oggetto il ricorso avverso contro la sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. dist. di Licata n. 208 del 28.4-11.8.09.
Il relatore, rilevato che la sentenza in oggetto è stata pronunziata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 all’esito di un giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione per illecito amministrativo;
considerato: che ai sensi dell’art. 23, comma 5 cit., così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. a) le sentenze in questione non sono più impugnabili con ricorso per cassazione, ma soggette ad appello; che tale modifica ai sensi del successivo art. 27 comma 2, si applica con riferimento alle sentenze pubblicate a partire dalla data di entrata in vigore (vale a dire dal 1.3.2006) del D.Lgs. n. 40 del 2006;
tenuto conto che la sentenza è stata emessa e pubblicata successivamente a tale data, propone dichiararsi l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale.
Roma 7 luglio 2011 il Cons. rel. dott. L. Piccialli.
Tanto premesso, il collegio esaminata la memoria adesiva di parte resistente;
condivise e richiamate le ragioni esposte dal relatore;
tenuto conto, ai fini del regolamento delle spese, della soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale e condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese del giudizio, in misura di Euro 1.200,00, oltre quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011