LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27709/2010 proposto da:
T.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. TINARELLI MARIA GRAZIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS SPA ***** – Agente della Riscossione per le Province di Avallino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e Venezia e appartenente al Gruppo Equitalia in persona del Funzionario e Responsabile dell’Agente per la Riscossione della Provincia di Bologna, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20335/2010 del TRIBUNALE di BOLOGNA del 30.3.2010, depositata il 31/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare:
“RELAZIONE ex art. 380 bis in rel. art. 375 c.p.c., nel procedimento vertente tra T.S. (ricorrente) e EQUITALIA POLIS (già GEST LINE) s.p.a. (controricorrente), avente ad oggetto il ricorso avverso contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 20335 del 30/31.3,10.
Il relatore, rilevato che con la sentenza in oggetto il Tribunale di Bologna ha dichiarato “improcedibile” l’appello avverso quella in data I2.2.09,con la quale il locale Giudice di Pace si era dichiarato carente di giurisdizione (per ritenuta appartenenza a quella delle Commissioni Tributarie) in ordine ad un’ opposizione a preavviso di fermo amministrativo, conseguente a mancato pagamento di cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative, ritenendo che in base alla normativa processuale ratione temporis applicabile, vertendosi in ipotesi di opposizione all’esecuzione decisa prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 1969, non fosse esperibile la suddetta impugnazione di merito; esaminati i cinque motivi di ricorso dedotti dal ricorrente, osserva che nessuno degli stessi si palesa meritevole di accoglimento, per le seguenti rispettive ragioni:
1) inammissibile,ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2, è la censura di nullità della sentenza,per violazione degli artt. 281 sexies e 132 c.p.c., considerato che la decisione.pur succintamente motivata,è sufficiente a dar conto delle ragioni processuali (mancata applicabilità alla fattispecie della disposizione transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, e connessa persistente inappellabilità della sentenza ) per le quali è stato ritenuto “improcedibile” (rectius: inammissibile) l’appello;
sicchè la mancata esposizione dei fatti del processo, ben noti alle parti (tant’è che quella soccombente è stata in grado di proporre il ricorso in esame,contenente una dettagliata narrativa delle vicende di merito, di primo e secondo grado),poco o punto rilevando le altre omissioni formali (mancata allegazione del verbale all’esito del quale è stata pronunziata la decisione omessa indicazione degli estremi della sentenza di primo grado,etc.) non si è tradotta in alcuna lesione dei diritti di difesa e contraddittorio, regolatori del “giusto processo”;
2) inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, sono le censure di cui al secondo (omessa o insufficiente motivazione,violazione degli art. 616 c.p.c., art. 49 c.p.c., comma 2, art. 58 c.p.c., comma 2, L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, e dell’art. 112 c.p.c.), ponendosi in contrasto con l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (ord. SU. n 4077/10,sez.2A n. 20324/0, sez. 6^ n. 1402/11), a termini del quale,in materia di opposizioni all’esecuzione, nel periodo compreso tra il 1.3.06 ed il 4.7.09 (rispettive date di entrata in vigore delle “novelle” contenute nelle L. n. 52 del 2006, e L. n. 69 del 2009), si applicava il regime previsto dall’art. 616 c.p.c., nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, comma 1, ultimo inciso, in virtù del quale la causa era decisa con sentenza non impugnabile (e,quindi,soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.), mentre il ripristinato regime di appellabilità di siffatte decisioni, derivante dalla soppressione del suddetto ultimo inciso ad opera della L. n. 69 del 2009, tenuto conto della disposizione transitoria di ci all’art. 58, comma 2 di tale legge, si applica alle sentenza pubblicate successivamente al 4 luglio 2009. Correttamente,pertanto,tenuto conto che la sentenza del giudice di pace era stata pubblicata prima della suddetta data, essendo il criterio temporale de quo è riferito alla pendenza del giudizio di primo grado, il tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il primo giudice si fosse dichiarato carente di giurisdizione e che le parti fossero, alla data suddetta,ancora in termini per poter riassumere il processo innanzi al diverso giudice indicato (la commissione tributaria), considerato che il concetto di pendenza assunto dalla disposizione transitoria citata in quanto funzionale al regime impugnatorio della sentenza, non poteva che essere riferito a quel solo giudizio, nella fase e grado in cui la decisione era stata emessa;
3), 4) la reiezione del sopra esaminato motivo assorbe e travolge i successivi terzo e quarto,con i quali,oltre a riproporsi mutatis verbis, le medesime censure di cui al secondo, vengono lamentate omissioni di pronunzia e di motivazione su questioni, ivi compresa quella di giurisdizione, delle quali il giudice adito avrebbe potuto occuparsi soltanto se l’appello fosse stato processualmente ammissibile;
5) inammissibile è infine l’ultimo motivo,con il quale si censura la mancata compensazione delle spese del giudizio e l’omessa pronunzia al riguardo,essendosi il giudice correttamente attenuto al principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., e non essendo l’esercizio del potere di cui all’art. 92 c.p.c., in quanto attinente a facoltà discrezionale riservata al giudice di merito,sindacabile nella presente sede,se non nei casi di manifesta illegittimità o illogicità della relativa motivazione,sulla scorta della quale tale potere sia stato esercitato; sicchè, risultando, nella specie, implicitamente disattesa la richiesta di compensazione non può configurarsi alcuna omissione di pronunzia al riguardo. Si propone conclusivamente la reiezione del ricorso.
Roma 29 luglio 2011.
Il Cons. rel. L. Piccialli”.
Tanto premessoci collegio,esaminata la memoria depositata dalla difesa del ricorrente,ritiene che le obiezioni ivi svolte non siano idonee a superare le argomentazioni esposte nella relazione,richiamate le quali,il ricorso deve essere respinto.
Per quanto attiene, in particolare al primo motivo, in aggiunta a quanto ritenuto dal relatore, circa l’insussistenza nella fattispecie di alcuna violazione dei principi regolatori del “giusto processo” in conseguenza delle lamentate irregolarità formali afferenti la sentenza, la cui irrilevanza si ribadisce, è opportuno evidenziare che, con una recente pronunzia (n. 2024/11),le cui motivazioni vanno condivise e richiamate, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la disposizione di cui all’art. 281 sexies c.p.c., è applicabile anche alle sentenze pronunziate in grado di appello.
Per quanto attiene al concetto di “pendenza” del giudizio di primo grado, ai fini dell’impugnabilità delle relativa sentenza, si ribadisce altresì l’irrilevanza della possibilità della translatio iudici, vale a dire della facoltà di trasferire il processo entro il termine di legge dalla giurisdizione adita a quella diversa indicata dal giudice che abbia declinato la propria … considerato che il regime impugnatorio, cui è sottoposta la stessa sentenza declinatoria, non può che riferirsi a quel settore della giurisdizione nell’ambito della quale la sentenza stessa è stata pronunziata; diversamente opinando (dovendosi attendere il decorso del termine di riassunzione o l’esito del giudizio ad quem, ove tempestivamente riassunto), avverso dette pronunzie non vi sarebbe alcuna concreta possibilità di rimedio.
Pur respingendosi il ricorsoci ritiene tuttavia equa la compensazione delle spese,attesa la particolarità delle questioni affrontate e l’assenza di precedenti in termini.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011