Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.2697 del 04/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.I., legale rappresentante della s.a.s. Sirena Beach Club di Isa Cellai & C, rappresentata e difesa dall’avv. Gioè

Salvatore stabilimento ed elettivamente domiciliata in Rema presso l’avv. Federico Bramati in via Chiusi n. 14;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARRARA, in persona del vice sindaco V.A., elettivamente domiciliato in Rema in via Pier Luigi da Palestrina n. 63 presso l’avv. Contaldi Mario, che lo rappresenta e difende con l’avv. Franco Batistoni Ferrara;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 194/29/05, depositata il 1 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

udito l’avv. Mario Contaldi per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.I., legale rappresentante della sas Sirena Beach Club di Isa Cellai & C. e titolare dello stabilimento balneare “Sirena” in *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in epigrafe che, rigettandone l’appello, ha confermato il rigetto del ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento e liquidazione dell’ICI per l’anno 2001, relativa allo stabilimento balneare, emesso dal Comune di Carrara.

Il giudice d’appello, rigettate le eccezioni relative alla dedotta violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7, 10 e 11, ha infatti ritenuto che la norma contenuta nel nuovo testo dell’art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1992, n. 504, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, giustificava l’imposizione tributaria.

La ricorrente affida il ricorso a cinque motivi fondati su violazione di legge e ad uno concernente vizio di motivazione. Il Comune di Carrara resiste con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 3 settembre 2010 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso comunicato alla controparte.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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