Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27061 del 15/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1545/2009 proposto da:

FILIPPO FOCHI ENERGIA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f./p.i. *****), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso l’avvocato SCIUBBA Pietro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLI STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (c.f. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALTABIANO ALBERTO, giusta procura speciale per Notaio ANTONELLO FARAONE di ROMA – Rep. n. 4.615 del 18.2.2009;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1355/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere rel. Dott. M. R.

Cultrera;

sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’estinzione del processo.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la ricorrente società Filippo Fochi Energia s.r.l. ha depositato rinunzia al ricorso ritualmente accettata dalla resistente Banca Nazionale del Lavoro e che per l’effetto, ai sensi degli artt. 375, 390 e 391 c.p.c., il processo di cassazione devesi dichiarare estinto senza farsi luogo al governo delle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472