Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27071 del 15/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 978/2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 12/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di S.L., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non si è costituito S.L..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non autosufficiente: esso non ricostruisce puntualmente le vicende del procedimento presupposto, limitandosi a riportare, al suo interno, il contenuto del provvedimento impugnato, dal quale, a sua volta, non è dato conoscere esattamente tali vicende.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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