Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27077 del 15/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A. (c.f. *****), V.R. (c.f.

*****), elettivamente domiciliati in ROMA, Via FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso l’avvocato GAGLIARDI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato RUSSO Antonio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato STAIANO ANNA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 27 marzo 2008, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di S.A. e V.R. quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resistono con controricorso S.A. e V.R., che pure hanno depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene il Ministero la nullità della notifica del ricorso introduttivo davanti alla Corte d’Appello, effettuata presso il Ministero stesso, e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato e di tutti i conseguenti atti del procedimento.

Il ricorso va rigettato.

Risulta dalla narrativa del provvedimento impugnato che il Ministero si era comunque costituito tramite l’Avvocatura dello Stato: il Procuratore della parte resistente era stato udito all’udienza in Camera di consiglio.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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