Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27078 del 15/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13535/2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il 08/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D’AVANZO GABRIELLA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Brescia del 4 luglio 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di C.D., quale risarcimento del danno morale e patrimoniale per irragionevole durata di procedimento. Non si costituisce il C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene il Ministero che non era stata fornita prova del nesso di causalità tra durata irragionevole e danno patrimoniale occorso al C..

Il ricorso va rigettato.

Il procedimento presupposto aveva ad oggetto il disconoscimento di paternità della figlia del C. da parte dello stesso. Il danno riconosciuto dal giudice a quo è, correttamente, quello che non si sarebbe verificato, ove il giudizio di disconoscimento si fosse concluso entro un termine ragionevole di durata. Vi è un sicuro nesso di causalità, ed è specificamente determinato il quantum corrispondente agli importi dovuti alla moglie per il mantenimento della figlia nel corrispondente periodo, importi che sono stati coattivamente escussi a mezzo di espropriazione immobiliare, e che non sarebbero stati oggetto di debito se fosse stato tempestivamente accertata l’assenza del rapporto di filiazione.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il C..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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