Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27131 del 16/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Regione Autonoma della Valle d’Aosta in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avv. Salvini Livia dalla quale è rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Verres, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5 int. 1 presso lo studio dell’avv. ROMANELLI Guido Francesco che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’avv. Fogagnolo Maurizio del Foro di Ivrea, per procura speciale conferita in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, sez. 2^, depositata in data 6.11.2006 n. 25;

rilevato che l’avv. Guido Romanelli per il Comune resistente, ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso debitamente sottoscritto;

udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Stefano Olivieri;

udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lettieri Nicola che ha concluso per la estinzione del giudizio.

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

– che in data 29.9.2011 è stato depositato presso la Cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso, con intergale compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal presidente della regione Valle d’Aosta e dal difensore avv. Livia Salvini, spedito per la notifica alla parte resistente in data 27.9.2011. – che alla odierna udienza è stata depositata dal difensore del resistente, avv. Guido Romanelli, copia notificata dell’atto rinuncia al ricorso, con contestuale compensazione delle spese, e sottoscritto per accettazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3. – che pertanto sussistono i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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