Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.27151 del 16/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10547-2007 proposto da:

ITALCERAMICA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARTIGLIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 11/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COREA, delega Avvocato MARINI, che deposita avvisi di ricevimento notificato e nel merito conclude per l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha annullato gli avvisi di liquidazione ICI ***** emessi dal Comune di Cartigliano nei confronti della Italceramica s.r.l. a seguito del classamento con attribuzione di rendita di un immobile a destinazione industriale. La contribuente ricorre con tredici motivi avverso la sentenza della CTR di Venezia che ha accolto l’appello del Comune.

L’ente locale non si difende.

MOTIVI DELLE DECISIONE Col primo motivo di ricorso si lamenta (ex art. 360 c.p.c., n. 4) nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 291 e 330 c.p.c., sul rilievo che l’atto di appello è stato notificato alla società in persona del legale rappresentante, presso la sede sociale, anzichè nel diverso domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, dr. S.G..

Il motivo è fondato, come questa corte è in grado di verificare sugli atti, trattandosi di “error in procedendo”. La sentenza impugnata va dunque cassata, e la causa rimessa al giudice d’appello perchè ripeta il giudizio, previo ordine di rinnovazione della notificazione dell’atto di appello in un termine perentorio (art. 291 c.p.c.).

Gli altri motivi restano assorbiti.

La decisione sulle spese seguirà con la pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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