Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27318 del 19/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24159-2009 proposto da:

ARTI GRAFICHE BOCCIA S.P.A., già S.R.L. (p.i. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 46, presso l’avvocato NOSCHESE VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato IANNICELLI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 17/03/2009, n. 5440/08 v.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 5440 depositato il 17 marzo 2009 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile il ricorso avente ad oggetto domanda di equa riparazione proposta da Arti Grafiche Boccia s.p.a.

in relazione a processo civile introdotto innanzi al Tribunale di Salerno con atto del 31.5. 1985 non ancora definito.

Avverso questo decisione la società Arti Grafiche Boccia ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente – col primo motivo – censura la pronuncia impugnata deducendone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e col secondo mezzo – deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. Assume: 1.- che la Corte del merito avrebbe erroneamente affermato l’omessa notifica da parte di essa istante del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza camerale di discussione nei confronti del Ministero della Giustizia, che di contro risulta regolarmente eseguita;

2.- e sarebbe incorsa in ulteriore errore là dove ha ritenuto di correggere il proprio asserito precedente errore consistito nella concessione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso mai prima avvenuta.

Il ricorso è fondato alla luce dell’esame degli atti, ammessa per la natura processuale della questione rappresentata, da cui emerge che la prima notifica del ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, richiesta in data 6.11.2008, venne eseguita a mezzo del servizio postale il giorno 8.11.2008. Mancando l’avviso di ricevimento, restituito successivamente alla ricorrente dall’ufficio postale, riscontrata la conseguente nullità della notifica, la Corte territoriale ne dispose perciò correttamente il rinnovo. La statuizione impugnata che non prende in considerazione tale scansione risulta pertanto errata e deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale che esaminerà la domanda nel merito e provvederà anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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