LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7890/2006 proposto da:
Z.D.P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TANGORRA 12 INT 13, presso lo studio dell’avvocato CATRICALA’ DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCALZI FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
COMUNE SPADOLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato ROMBOLA’ ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTINGANO FRANCESCO, SCRIVO SALVATORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 613/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato BELLI Bruno, con delega depositata in udienza dell’Avvocato SCALZI Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Fulvio MAFFEI, con delega depositata in udienza degli Avvocati MARTINGANO Francesco e SCRIVO Salvatore, difensori del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di Spadola proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Vibo Valentia gli aveva ingiunto di pagare a favore dell’avv. Z.D.P.A. la somma di Lire 11.255.495 a titolo di competenze professionali per l’attività professionale svolta, chiedendone la revoca.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna del legale al pagamento della differenza fra le somme versate e quelle effettivamente dovute.
L’opposto chiedeva il rigetto della domanda.
Procedutosi con il rito ordinario e precisate le conclusioni, con sentenza depositata il 23 gennaio 2003, il Tribunale accoglieva l’opposizione e, revocato l’opposto decreto, condannava il Comune al ; pagamento della somma di Euro 432,88 oltre accessori.
Avverso tale decisione proponeva appello lo Z.D.P..
Con sentenza dep. il 21 luglio 2005 la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’impugnazione.
Premesso che nella specie non erano stati contestati il mandato e l’esecuzione dell’attività, secondo i Giudici, il giudizio de quo è soggetto al rito previsto dalla L. n. 794 del 1942, e si conclude con ordinanza non impugnabile con l’appello ma solo con il ricorso ex art. 111 Cost..
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Z.D. P.A. sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che aveva erroneamente ritenuto applicabile il rito di cui alla citata disposizione quando il provvedimento di primo grado aveva natura di sentenza, in quanto non si era limitato a decidere sul quantum debeatur, essendo stato contestato anche l’an debeatur.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della normativa sui giudizi di appello nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte non aveva esaminato i motivi di gravame.
2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente stante l’evidente connessione.
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 390 del 2011), in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30, – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.
Nella specie, non vi è alcun dubbio che il procedimento si è svolto dinanzi al Tribunale secondo le forme di un ordinario giudizio di cognizione (art. 645 c.p.c.) e non secondo la procedura di cui alla L. n. 794 del 1942: a stregua di quanto risulta dalla stessa sentenza della Corte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa con sentenza dopo la scadenza dei termini assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello che, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., era il rimedio impugnatorio esperibile avverso la decisione di primo grado;
la decisione va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011