Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27344 del 19/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (r.g.n. 21.968/2005) proposto da:

s.r.l. Ristorante “Le Cascine” (p. IVA *****) in persona dell’amministratore sig. T.A.; rappresentata e difesa dall’avv. De Vito Raffaele del Foro di Napoli e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesca Staiti in Roma, via Luigi Rava n. 7, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

– Eredità Giacente di Tr.Fr. (c.f. *****) in persona del curatore dr. S.S.; rappresentata e difesa dall’avv. Azzariti Fumaroli Antonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Napoli, via Andrea d’Isernia n. 20 –

ed ex lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione –

giusta procura a margine del controricorso;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1163/05, pubblicata il 21/04/2005;

RILEVATO IN FATTO

Che la srl Ristorante Le Cascine ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1163/2005 della Corte di Appello di Napoli che, in parziale accoglimento dell’impugnazione della predetta, aveva rideterminato in Euro 270.623,42 il risarcimento del danno da corrispondere all’Eredità Giacente di Tr.Fr.;

che all’udienza del 29 novembre 2011, l’avv. Raffaele De Vito, prima della relazione della causa, ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso ed a tutte le domande proposte dalle parti nei reciproci confronti , nei pregressi gradi di merito, a spese integralmente compensate;

che a corredo della istanza, sottoscritta dalle parti e dai propri difensori nonchè dal giudice delegato alla procedura, è stato altresì prodotto atto di transazione intervenuto tra dette parti ed interessante anche altre cause connesse a quella oggetto di ricorso;

che il procuratore generale ha concluso per l’estinzione del giudizio.

RITENUTO IN DIRITTO

Che sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio, a spese compensate.

P.Q.M.

LA CORTE Letti ed applicati gli artt. 390 e 391 c.p.c..

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso e compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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