Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza Interlocutoria n.27359 del 19/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24246-2009 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio degli avvocati GHERA EDOARDO e GHERA FEDERICO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA ELISABETTA, MITTONI ENRICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112 8/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 18/11/2008 r.g.n. 128/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FEDERICO GHERA per delega EDOARDO GHERA;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio:

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Che la Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza di primo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per la parte della domanda fino al 30 giugno 1998 con la quale R.M. dipendente dell’INPS, chiedeva il risarcimento del danno per subita dequalificazione professionale e per patito mobbing;

avverso questa sentenza il nominato R. ricorre in cassazione sulla base di quattro motivi;

resiste con controricorso la parte intimata;

con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 45, comma 7, D.Lgs. n. 80 del 1998 come sostituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001. art. 69, comma 7, domandandosi alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. l’affermazione del principio secondo il quale “in tema di pubblico impiego privatizzato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, deve essere interpretato nel senso che, qualora la domanda risarcitoria della lesione del diritto del prestatore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro ai fini del riparto della giurisdizione si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, allorchè detta cessazione sia successiva al 30 giugno 1998”.

Rilevato che con il ricorso si pone una questione di giurisdizione e che pertanto, a norma dell’art. 374 c.p.c., la causa va rimessa al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni Unite.

P.Q.M.

Rimette la causa al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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