LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRIMI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGNIGNI PAOLO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –
e contro
AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 26/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 17/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’
o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 17/02/2005, che aveva confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso del medesimo avverso l’avviso di rettifica Iva per l’anno 1996.
La CTR aveva ritenuto che il contribuente non aveva fornito ne’ adeguata ricostruzione della vicenda contrapposta a quella offerta dall’Ufficio ne’ prova idonea.
L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore si e’ costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale.
La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione sulla circostanza che lo stesso aveva evidenziato nel corso dei precedenti gradi del giudizio e cioe’ la propria estraneita’ all’amministrazione della “Memory Line”. Il motivo e’ infondato perche’ introduce inammissibili censure di fatto, proponendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici del merito. Questa Corte ha ripetutamente osservato(tra le altre Cass. n. 1147/2010) che il vizio di omessa od insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355); questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perche’ spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui e’ assegnato alla prova un valore legale.
Orbene il ricorrente adduce circostanze, d’altra parte irrilevanti se riferite ad una societa’ di capitali( quale quella in esame) e cioe’ la circostanza che egli fosse solo formalmente amministratore, non essendo in grado per ignoranza di provvedere all’amministrazione (non conoscendo il mercato e non conoscendo le lingue estere) e per impossibilita’ materiale (lavorava per altra ditta). La CTR invero, con adeguata motivazione, smentisce la tesi – quale risultante dalla documentazione ufficiale – che le societa’ estere avrebbero avuto rapporti solo con le societa’ fornitrici della Memory Line srl, laddove invece erano risultati continui rapporti tra il contribuente e le societa’ estere, come risultava dalla corrispondenza acquisita, dai viaggi effettuati all’estero e dalle conversazioni telefoniche.
Col secondo a motivo si duole il ricorrente che la CTR non aveva considerato la nuova disciplina che ha trasformato il precedente sistema (modello patrimonialistico con prevalente carattere risarcitorio) in un modello personalistico, onde, pur essendo formalmente l’amministratore della societa’, aveva delegato ad altra persona tale attivita’, con la conseguenza che non poteva essere sottoposto a sanzioni.
Il motivo e’, in conseguenza del rigetto del primo motivo, anch’esso infondato, essendo stata esclusa la situazione di fatto su cui il motivo si fonda. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Non si provvede sulle spese non avendo l’Agenzia effettuato effettiva attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011